Da un po’ di anni a questa parte, e più precisamente dal 1° Febbraio 2007, la maggior parte delle compagnie di assicurazione ha adottato questo sistema di indennizzo; prima dell’introduzione di questa convenzione era necessario, per chi subiva un danno, rivolgersi alla compagnia di assicurazione della controparte per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con l’introduzione del c.d. Decreto Bersani che riguarda l’indennizzo o risarcimento diretto è cambiato l’iter di liquidazione dei danni subiti nel caso di sinistro stradale tra due parti. La procedura, infatti, è stata facilitata in quanto in caso di incidente in cui non si è responsabili (o responsabili in parte) il rimborso va richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non più a quella della controparte. In questo modo la propria assicurazione anticipa il risarcimento del danno per conto della compagnia assicurativa della controparte ottenendo successivamente un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Non tutte le polizze assicurative vanno bene all’unanimità. E’ molto importante, infatti, scegliere con attenzione le diverse opzioni offerte dalle compagnie assicurative nel momento in cui si stipula un contratto. Di seguito alcune tra le principali coperture.
RC AUTO: obbligatoria per legge, copre i danni involontariamente causati agli altri.
INCENDIO e FURTO: queste coperture, solitamente proposte in un singolo pacchetto, permettono all’assicurato un risarcimento del costo delle riparazioni a seguito di incendio e furto parziale, ovvero il risarcimento del valore assicurato in caso di perdita totale del bene. Il risarcimento avviene solitamente applicando lo scoperto e la franchigia indicati in polizza. Bisogna fare molta attenzione che il valore indicato in polizza corrisponda al reale valore del veicolo (quotazione). Infatti se, ipoteticamente, una vettura del valore di 10000 euro viene assicurata per un valore di 5000 euro, in caso di danno parziale di 1000 euro viene applicata la “proporzionale” e si viene risarciti per soli 500 meno eventuale franchigia.
Per contro, se abbiamo un veicolo del valore di 4000 euro e in polizza viene indicato per errore un valore di 6000 euro , in caso di perdita totale del veicolo il risarcimento avviene sulla base del valore commerciale (4000 euro) dedotta sempre la famosa franchigia.
ATTI VANDALICI ed EVENTI ATMOSFERICI: le coperture tutelano sia in caso di danneggiamenti dovuti a vandalismo, sia a danneggiamenti causati da eventi naturali quali alluvioni, trombe d’aria, grandinate, etc. Il risarcimento avviene solitamente applicando lo scoperto e la franchigia indicati in polizza.
COLLISIONE: questa copertura interviene in caso di sinistro contro veicolo identificato, vale a dire qualsiasi mezzo dotato di targa, e prevede un rimborso per danni propri qualora si fosse responsabili del sinistro.Il risarcimento avviene solitamente applicando lo scoperto e la franchigia indicati in polizza. Alcune polizze prevedono scoperto e franchigia zero, in quanto l’assicurato è già penalizzato dallo scatto del bonus-malus.
KASKO: si tratta di una copertura completa del veicolo e copre qualsiasi sinistro, anche con colpa, non necessariamente con veicolo identificato, per esempio danni da circolazione, uscita di strada, errate manovre o danni subiti in sosta per urto da parte di veicolo non identificato. In questo caso la copertura sul proprio bene è totale, fermo restando lo scoperto e la franchigia indicata in polizza.
SCOPERTI e FRANCHIGIE: come già detto quasi tutte le polizze dirette sopra indicate prevedono scoperti e franchigie, vale a dire parti di danno che rimangono a carico dell’assicurato. Ad esempio:
in caso di danno da 1000€ con scoperto del 10% e minimo di franchigia di 200€, il risarcimento da parte dell’assicurazione sarà pari a 800€.
Per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria è necessario verificare se esse tendano a definire l’oggetto del contratto, determinandone il contenuto, i limiti della garanzia e del rischio assicurato, ovvero, se pongano invece condizioni limitative della responsabilità dell’assicuratore rispetto al rischio assicurato. Sono da ritenersi NON VESSATORIE le prime e VESSATORIE le seconde.
La disciplina generale delle clausole vessatorie è prevista dall’art. 1341 c.c. dedicato alle Condizioni generali di contratto: “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria“.
I ricambi nuovi possono essere originali o di concorrenza (adattabili). Certamente la differenza che salta più all’occhio del cliente è legata al prezzo di listino. Un ricambio di concorrenza, comunque, richiede spesso maggiore lavoro in fase di montaggio tanto che quanto risparmiato sul costo del ricambio viene spesso annullato dai maggiori costi di manodopera. Anche la differenza tra nuovo ed usato è legata al costo, quindi la riuscita ed i tempi di lavoro non hanno particolari differenze, infatti è preferibile un buon usato rispetto a uno di concorrenza.
L’utilizzo di ricambi usati è sconsigliato per parti meccaniche, in quanto, in alcuni casi, è difficile verificarne lo stato di usura e degrado. In ogni modo l’utilizzo di ricambi usati e di quelli di concorrenza avviene esclusivamente in caso di comune accordo con il cliente. In ogni caso, comunque, è sempre la volontà del cliente a determinare la scelta di un ricambio diverso da quello nuovo originale.
Se vi fate questa domanda vuol dire che vi è capitato di fare un banale incidente stradale con palese colpa altrui e dover, comunque, con fatica, dimostrare la vostra innocenza. Oppure vuol dire che avete sentito parlare di truffe ai danni di automobilisti. In caso di incidenti stradali, infatti, nell’ordinamento italiano vige una presunzione di concorso di colpa tra i conducenti coinvolti: ogni soggetto coinvolto deve dimostrare di non essere responsabile del sinistro verificatosi. Questo, però, non sempre è facile! Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di “finti incidenti” causati volontariamente da truffatori che intendono guadagnare simulando un contatto solo ed esclusivamente per il risarcimento dall’assicurazione.
Per non parlare dei casi di pedoni che volontariamente si fanno investire per essere risarciti. In Cina lo chiamano peng ci’er (letteralmente “urtare la porcellana”), un raggiro che prevede che un pedone, quando vede avvicinarsi un’auto a velocità moderata, ci si lancia contro per essere investito. Non è un tentativo di suicidio, ma solo una volontà di estorcere denaro ad una povera vittima.
Le truffe in questo ambito sono tantissime.
Un valido aiuto per gli automobilisti è rappresentato, in questo senso, dalle cosiddette dashcam, dispositivi di registrazione video installati sul cruscotto della vettura che mentre si è impegnati alla guida riprendono la strada che si percorre. Sono diversi i modelli disponibili, da quelli con le funzioni base a quelli più avanzati che sorvegliano completamente l’auto anche quando è sosta. In ogni caso questi dispositivi possono fungere da testimoni oculari in caso di incidente stradale.
Nessun problema per la privacy!!!
L‘articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 stabilisce, infatti, che: “il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”.
Volete tutelarvi? Chiamateci!
Solitamente preferiamo visionare il veicolo per poter procedere all’invio di un preventivo, così da valutare il danno nel miglior modo possibile. In caso di danni più lievi o ammaccatture possiamo prevedere anche di stilare un preventivo senza visionare il mezzo, ma ci riserviamo eventuali modifiche allo stesso qualora, dal vivo, si evidenziassero dettagli differenti.
Non sempre è necessario riverniciare l’auto in caso di danneggiamento da grandine, quando è possibile si cerca di privilegiare intervento con la tecnica del tirabolli.
In caso di danni per eventi atmosferici è necessario prima di tutto verificare se la propria assicurazione prevede la copertura. Qualora fosse così, ci occupiamo noi di tutto l’iter burocratico, dall’apertura del sinistro, all’incontro con il perito, fino alla liquidazione.
Certamente! All’interno della nostra carrozzeria mettiamo a disposizione dei nostri clienti, per tutta la durata della riparazione del loro veicolo, 4 vetture sostitutive: Toyota Yaris Hybrid, Peugeot 108, Volkswagen Golf, Fiat Panda. Inoltre disponiamo di un furgone Fiat Doblò, ideale per chi deve sostituire il proprio mezzo di lavoro e non può farne a meno. In caso di necessità tutti i mezzi sostitutivi possono essere noleggiati da coloro che ne avessero bisogno anche al di fuori del contesto riparativo (salvo disponibilità). I nostri veicoli sostitutivi sono sempre sanificati con il macchinario all’ozono!