Cosa sono le clausole vessatorie
Per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria è necessario verificare se esse tendano a definire l’oggetto del contratto, determinandone il contenuto, i limiti della garanzia e del rischio assicurato, ovvero, se pongano invece condizioni limitative della responsabilità dell’assicuratore rispetto al rischio assicurato. Sono da ritenersi NON VESSATORIE le prime e VESSATORIE le seconde.
La disciplina generale delle clausole vessatorie è prevista dall’art. 1341 c.c. dedicato alle Condizioni generali di contratto: “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria“.