La DashCam, il tuo testimone oculare
Vi è mai capitato di fare un banale incidente stradale con palese colpa altrui e dover, comunque, con fatica, dimostrare la vostra innocenza? In caso di incidenti stradali, infatti, nell’ordinamento italiano vige una presunzione di concorso di colpa tra i conducenti coinvolti. Ogni soggetto coinvolto, dunque, deve dimostrare di non essere responsabile del sinistro verificatosi. Questo, però, non sempre è facile! Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di “finti incidenti” causati volontariamente da truffatori che intendono guadagnare simulando un contatto solo ed esclusivamente per il risarcimento dall’assicurazione.
Per non parlare dei casi di pedoni che volontariamente si fanno investire per essere risarciti. In Cina lo chiamano peng ci’er (letteralmente “urtare la porcellana”), un raggiro che prevede che un pedone, quando vede avvicinarsi un’auto a velocità moderata, ci si lancia contro per essere investito. Non è un tentativo di suicidio, ma solo una volontà di estorcere denaro ad una povera vittima.
Le truffe in questo ambito sono tantissime.
Un valido aiuto per gli automobilisti è rappresentato, in questo senso, dalle cosiddette dashcam, dispositivi di registrazione video installati sul cruscotto della vettura che mentre si è impegnati alla guida riprendono la strada che si percorre. Sono diversi i modelli disponibili, da quelli con le funzioni base a quelli più avanzati che sorvegliano completamente l’auto anche quando è sosta. In ogni caso questi dispositivi possono fungere da testimoni oculari in caso di incidente stradale.
Sicuramente in molti se lo staranno domandando, perciò rispondiamo subito: nessun problema per la privacy!!!
L‘articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 stabilisce, infatti, che: “il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”.
La registrazione è consentita basta rispettare i semplici requisiti a tutela della privacy di terzi.
1. Le registrazioni devono essere effettuate da una persona fisica ed utilizzate per fini esclusivamente personali. Le riprese non devono dunque avere finalità professionali né tantomeno commerciali.
2. I dati personali eventualmente contenuti nel video registrato non devono essere comunicati sistematicamente a terzi. Per comunicazione sistematica si intende il dare conoscenza dei dati personali a più soggetti determinati, diversi dall’interessato e dal titolare/responsabile del trattamento (ad esempio amici, parenti, colleghi), in qualunque forma, con azioni ripetute o programmate.
3. I dati personali racconti non devono essere diffusi a una platea di soggetti indeterminati. Per diffusione, ai sensi del Codice Privacy, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.