Nuove norme per i seggiolini in auto
Dal 1° Gennaio 2017 sono entrati in vigore nuovi provvedimenti riguardanti il trasporto dei bambini in auto; questi nuovi provvedimenti sono andati ad integrare l’articolo 172 del codice della strada con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in auto per i bambini, ancora troppo esposti alle lesioni in caso di incidente stradale.
Vediamo nello specifico.
- Resta obbligatorio il seggiolino per bambini con altezza inferiore a 1,50 m.
“I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato” (e chi viola questa norma è soggetto a una multa di 81 euro e alla perdita di cinque punti). Fino a 36 Kg di peso, ma dopo i 18 Kg si possono utilizzare i “booster”, dei rialzi dotati di braccioli ma privi di schienale. - Il seggiolino deve riportare l’etichetta.
“L’uso (obbligatorio) del sistema di ritenuta deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del produttore, riportate sul “manuale” d’uso o sulle etichette apposte su di esso. In sostanza in base al peso e all’altezza dei bambini.” - Non vanno rottamati i vecchi seggiolini.
Tutti i modelli conformi alle norme più datate come UN ECE R44 01 e la UN ECE R44 02 potranno essere ancora sfruttati ma si consigliano i dispositivi con riferimento alle norme UN ECE R44 04 e UN ECE R129 in quanto più aggiornate e più sicuri.
Dal prossimo anno diventerà obbligatorio l’uso dei seggiolini auto per bimbi inferiori ai 125cm di altezza. I rialzi senza schienale saranno permessi solo a bambini over 125cm. In compenso i seggiolini per bambini di altezza compresa fra 100 e 150 cm potranno essere dotati del dispositivo ISOFIX o di altri sistemi di ancoraggio.
Fonte: Associazione fra Carrozzieri della Provincia di Genova